La Cgia (ass. artigiani e piccole imprese di Mestre) ha segnalato che è stato pubblicato il decreto del Ministero che dispone, per particolari categorie di veicoli e di trasporti stradali, il divieto di circolazione fuori dai centri abitati in alcuni giorni e orari durante l’anno 2018. Il decreto, del 19 dicembre 2017, n. 571, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.303 del 30 dicembre 2017. Le limitazioni previste riguardano i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate adibiti al trasporto merci, quelli eccezionali o che hanno carichi eccezionali e quelli che trasportano merci pericolose. “E’ vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2018 di seguito elencati: a)  tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
b)  tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 07,00 alle ore 22,00; limitazioni dalle 09.00 alle 22.00 nei giorni 1, 6 gennaio; 30 marzodalle 14.00 alle 22.00; 31 marzo dalle 09.00 alle 16.00; 2 aprile (09.00-16.00);
3 aprile (09-14.00); 25 aprile (09.00-22.00); primo maggio (09.00-22.00); 2 giugno (08.00-22.00); 30 giugno (08-16.00); 7 luglio (08.00-16.00); 14 luglio (08.00-1600); 27 luglio (16.00-22.00); 28 luglio (o8.00-22.00); 3 agosto (14.00-22.00); 4 agosto (08.00-22.00); 11 agosto (08.00-22.00); 15 agosto (08.00-16.00); 18 agosto (08.00-16.00);
25 agosto (08.00-16.00); primo novembre (09.00-22.00); 8 dicembre (09.00-22.00); 22 dicembre (09.00-14.00); 25 dicembre (09.00-14.00/09.00-22.00);26 dicembre (09.00-22.00). Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica, conclude iòl decreto ministeriale, se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l’avvenuta riconsegna.

 

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