Negli esiti riferiti ai contenziosi fiscali registrati in tutte le Commissioni tributarie provinciali, nel 45 per cento dei casi definiti nel 2016 ha avuto ragione il fisco, nel 31,5 per cento, invece, ha vinto il contribuente. Lo scarto aumenta quando il risultato è riferito al valore economico del giudizio: sempre nel 2016, gli importi delle sentenze a favore del fisco sono stati pari al 48,1 per cento, mentre la percentuale di vittoria ad appannaggio del contribuente si è fermata al 23,4. Anche in Commissione tributaria regionale si registrano più o meno gli stessi differenziali sempre a vantaggio degli uffici del fisco. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia (ass.artigiani e piccole imprese di Mestre). “Nonostante lo scarto a favore del fisco sia abbastanza netto – come ha segnalato il coordinatore dell’Ufficio studi della Cgia Paolo Zabeo – non va trascurato il risultato positivo ottenuto dai contribuenti quando citano in giudizio l’Amministrazione finanziaria. Se teniamo conto dei costi che bisogna sostenere per avviare il contenzioso, dell’abbattimento del numero di ricorsi avvenuto dopo l’introduzione dell’obbligo della mediazione fiscale prima di adire in primo grado e dell’effetto scoraggiamento esercitato dal venir meno degli sconti sulle sanzioni mano a mano che si procede nel contenzioso, vincere oltre il 30 per cento del numero di giudizi nelle Commissioni tributarie provinciali non è poca cosa”. Si deve considerare che fare valere le proprie ragioni nei confronti del fisco, ricorrendo alla giustizia tributaria ha un costo, non solo in termini di tempo, ma anche di denaro; le cifre che si deve sobbarcare il contribuente variano di molto in relazione alla complessità e al valore della pratica e sono dell’ordine delle migliaia di euro. Va poi considerato poi che il ricorso non evita il versamento, anche se parziale, di quanto richiesto dal fisco: ad esempio a fronte di un avviso di accertamento è prevista la riscossione di 1/3 delle imposte contestate, mentre prima di ricorrere in secondo grado (in caso di sentenza avversa al contribuente in primo grado) si deve versare 2/3 degli importi dovuti a titolo di imposta ed interessi (al netto di quanto già versato).