Con la firma del Capo dello Stato al decreto legge che, di fatto, introduce il reddito di cittadinanza e quota 100 per la pensione, ora è quindi possibile presentare la domanda o telematicamente, se si ha il pin dell’Istituto, o attraverso il call center o ai patronati e agli altri “soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio”. In una nota di Adico(ass.difesa consumatori) che cita QuiFinanza.it, si elenca le procedure da adottare. Ad esempio, il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (il Pin rilasciato dall’Istituto, lo Spid o la Carta nazionale dei servizi) – spiega l’Istituto – può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito inps.it, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Ecocert, Ape Sociale e Beneficio precoci”. La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center. Per andare in pensione all’età di 62 anni, anticipando così di cinque anni, bisogna aver maturato 38 anni di contributi. Potrebbe essere molto difficile averli, soprattutto per coloro che hanno iniziato a lavorare ad età avanzata (ad esempio dopo aver completato un percorso di studi universitario) o che hanno avuto una carriera lavorativa discontinua. In realtà per “contributi utili” si intende la contribuzione accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’interessato come specificato nel decreto stesso. Chi risulta iscritto a due gestioni previdenziali Inps, inoltre, può cumulare gratuitamente i contributi accreditati per raggiungere i 38 anni di contribuzione richiesta. Lo stesso non vale per chi è iscritto anche a una cassa professionale. In tal caso l’unico modo per riunire i contributi è quello della ricongiunzione, che però è a titolo oneroso per l’interessato. Per quanto riguarda i contributi figurativi, ossia quelli versati dall’Inps senza alcun onere per l’interessato nei periodi in cui questo non ha potuto svolgere la normale attività lavorativa (come durante il congedo di maternità), dovrebbe continuare a valere quanto stabilito dalla Legge 153/1969 secondo la quale – solo nel caso dei dipendenti privati – ai fini del raggiungimento della pensione almeno 35 anni di contribuzione deve essere raggiunta al netto dei contributi accreditati durante la malattia o la disoccupazione ordinaria. Tolto questo limite, quindi, per Quota 100 varranno i contributi obbligatori, figurativi, da riscatto o volontari. Bisogna sottolineare però che per i beneficiari di Quota 100 non si applica quanto previsto dalla nuova pace contributiva e dal riscatto agevolato della laurea: il primo, infatti, è riservato a coloro che non hanno contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996, mentre nel secondo caso solo gli Under 45 possono richiedere il riscatto agevolato della laurea. In entrambe le situazioni, quindi, sono esclusi – seppur non dichiaratamente – i beneficiari di questa nuova opzione per il pensionamento anticipato. (foto: guida fisco.it)

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