La “Pace Fiscale”, proprio perché contenuta in un decreto legge (n. 119/2018) è immediatamente efficace. A precisarlo è il Giudice di Pace di Afragola, che in virtù di questo atto con forza di legge “cancella” il debito di un contribuente. Infatti, anche se al 31 dicembre 2018 i ruoli iscritti dal 2000 al 2010 verranno cancellati automaticamente, i giudici, fino a quella data potranno applicare le disposizioni del decreto e dichiarare cessata la materia del contendere, liberando dal pagamento i contribuenti. Il Giudice di Pace di Afragola (Na), applicando le disposizioni del decreto n. 119/2018 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, dichiara la “cessata materia del contendere” relativamente a due cartelle esattoriali di 150 e 163 euro, emesse in virtù di due contravvenzioni stradali. Secondo il G.d.P però, se il credito è inesigibile per l’immediata efficacia dell’annullamento del debito, per la sua cancellazione si deve attendere il 31.12.2018. Lo ha segnalato Adico, associazione difesa consumatori di Mestre, con una nota.
Come precisato dal giudicante, l’art. 4 del D.l n. 119/2018 al comma 1 dispone che “I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali né già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento e’ effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili.” Il Giudice di Pace, nella motivazione della sentenza precisa che la ratio di detta disposizione è di porre fine definitivamente ai contenziosi risalenti nel tempo e di importo esiguo, che non sono stati riscossi tempestivamente. Ora, poiché il decreto n. 119/2018, anche se non ancora convertito, ha comunque forza di legge, lo stesso può essere applicato. Il credito quindi è immediatamente inesigibile, mentre la cancellazione effettiva avverrà a fine anno. Come precisato sempre dall’art 4, comma 2 inoltre: “a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell’articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112.” In conclusione, precisa il Giudice di Pace, se manca una disposizione che regoli “le situazioni sorte anteriormente e quindi anche quelle relativamente alle quali pende un processo al momento della entrata in vigore del decreto”, è comunque valido il principio secondo cui il giudizio, se ne vengono meno le ragioni, deve concludersi con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere.

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