La legge di stabilità 2018 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, per punti, l’elenco degli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile previsti, da gennaio 2018, come segnalato da Cgia di Mestre: 1) il contributivo triennale del 50% (con tetto massimo annuo di euro 3.000,00) per l’assunzione con contratto a tutele crescenti (a tempo indeterminato) o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di soggetti: a) di età inferiore a 35 anni (non compiuti) per tutto il corso del 2018; b) di età inferiore a 30 anni (non compiuti) dal 01/01/ 2019. In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto, a tempo indeterminato, del lavoratore (non sono ostativi i periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato); restano esclusi dall’agevolazione i contributi e premi Inail; 2) sgravio contributivo del 100% (con tetto massimo annuo di 3000 euro) per: a) i giovani fino a 29 anni assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’ età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.