La legge di stabilità 2018 è stata definitivamente approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Di seguito, per punti, l’elenco degli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile previsti, da gennaio 2018, come segnalato da Cgia di Mestre: 1) il contributivo triennale del 50%  (con tetto massimo annuo di euro 3.000,00)  per l’assunzione con contratto a tutele crescenti (a tempo indeterminato) o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di soggetti: a) di età inferiore a 35 anni (non compiuti)  per tutto il corso del 2018; b) di età inferiore a 30 anni (non compiuti) dal 01/01/ 2019. In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto, a tempo indeterminato, del lavoratore (non sono ostativi i periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato); restano esclusi dall’agevolazione  i contributi e premi Inail; 2) sgravio contributivo del 100% (con tetto massimo annuo di 3000 euro)  per: a) i giovani fino a 29 anni assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio,  se avevano svolto apprendistato  per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la  cui  assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto  a  tempo  indeterminato  da  altri datori di lavoro privati, il beneficio è  riconosciuto  agli  stessi datori  per  il  periodo  residuo   utile   alla   piena   fruizione, indipendentemente dall’ età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

 

 

 

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