La Cgia di Mestre, in una nota, ha ricordato che è in vigore il decreto in materia di “certezza del diritto” nei rapporti tra fisco e contribuente, con il quale il legislatore ha regolato i seguenti aspetti: reati tributari e raddoppio dei termini di accertamento: stabilisce che, per gli atti notificati dopo l’entrata in vigore dello stesso, il raddoppio dei termini di decadenza opera solo se la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza) è trasmessa entro i termini ordinari; per le condotte poste in essere in data antecedente, la norma opera a condizione che non sia già stato notificato l’accertamento; abuso del diritto: disciplina la nozione di elusione e di abuso del diritto, inserendo il nuovo art. 10-bis nello statuto del contribuente (L. 212/2000) ed abrogando l’art. 37-bis del DPR 600/73: al fine di configurare delle operazioni inopponibili al Fisco, che ne disconosce i vantaggi tributari, è necessaria la concorrenza dei seguenti requisiti: esecuzione di operazioni “prive di sostanza economica”; rispetto formale della norma; realizzazione di un vantaggio fiscale indebito; nuovo regime di “adempimento collaborativo”: per i contribuenti di maggiori dimensioni.