Le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente le terre e rocce da scavo sono in vigore dal 22 agosto,
a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 7 agosto scorso del DPR 13 giugno 2017 n. 120. In una nota la Cgia (ass.artigiani e piccole industrie di Mestre) ricorda che il provvedimento si pone l’obiettivo di definire un quadro normativo di riferimento completo e coerente con la disciplina nazionale e comunitaria, assorbendo in un testo unico le numerose disposizioni vigenti che disciplinano la gestione e l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Attualmente questo Regolamento rappresenta l’unico strumento normativo da oggi applicabile per consentire l’utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti. Per quanto riguarda i piccoli cantieri (sotto i 6 mila metri cubi totali) sono previste nuove regole: sarà sufficiente una dichiarazione sostitutiva per avviare l’apertura dei cantieri: “almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo”.
Precedentemente al nuovo testo le aziende erano comunque sottoposte all’obbligo di comunicazione dei cantieri, che doveva essere fatta prima dello scavo, ma non era indicato un tempo minimo. Ora invece vengono richiesti almeno 15 giorni di preavviso. Il decreto in sintesi: criteri per qualificare le Terre e Rocce da scavo come sottoprodotti – le terre e rocce da scavo per essere qualificate come sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti: A. sono generate durante la realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; B. sono utilizzate in base a quanto previsto nel: piano di utilizzo (art. 9), nel caso di Cantieri di Grandi Dimensioni (terre e rocce da scavo > 6000 mc);
dichiarazione di utilizzo (art. 21), nel caso di cantieri di piccole dimensioni (terre e rocce da scavo < 6000 mc) e grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA; sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (esemplificate nell’all. 3 alcune operazioni più comuni: selezione e riduzione granulometrica, stesa al suolo, ecc.); soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del medesimo regolamento. La sussistenza di questi requisiti è attestata dall’esecutore o dal produttore tramite la predisposizione e la trasmissione alle Autorità Competenti della seguente documentazione: piano di Utilizzo (all. 5) o Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni (all. 6); dichiarazione di avvenuto utilizzo (all. 8), a conclusione dei lavori di utilizzo. Nel caso in cui le TRS siano utilizzate diversamente da quanto indicato nella documentazione citata, o non avvenisse la trasmissione, si rientrerebbe immediatamente nel regime dei rifiuti, con tutte le conseguenze del caso. Materiali da riporto – viene chiarito che la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’all. 10. Le matrici materiali di riporto devono essere inoltre sottoposte al test di cessione. Oi ci sono varie norme da risspettare come il deposito internedio, la durata dello stesso e l'ubicazione, il piano di utilizzo, il deposito delle terrre e rocce da scavo, il trasporto, utilizzo di cantier di piccole dimensioni, discipliona dei rifiuti de interventi da demolizone,ecc.