A volte capita che al contribuente arrivi un avviso cosiddetto “bonario” emesso dall’Agenzia dell’Entrate in cui sono riportate alcune irregolarità inerenti la dichiarazione dei redditi. Vediamo quali sono le recenti novità diramate dalla stessa Amministrazione Finanziaria. Tra le varie attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni dei contribuenti, si ricorda, appunto, quella finalizzata alla verifica della correttezza formale dei dati in esse riportati, distinguendo tra: controllo automatico (in caso di irregolarità la sanzione sarà pari al 30%, che viene ridotta al 10% se si adempie entro i 30 giorni anche in maniera rateale); controllo formale (tale controllo si fonda sul riscontro dei dati indicati nella dichiarazione confrontandoli con i relativi documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. In caso di irregolarità la sanzione sarà pari al 30% (ridotta al 20% se si adempie entro i 30 giorni anche in maniera rateale). Nel caso in cui, in seguito a tali controlli la pretesa tributaria sia fondata, in alternativa al pagamento in unica soluzione è sempre possibile il versamento a rate tra l’altro senza che sia prevista la prestazione di alcuna garanzia. Il numero di rate, tuttavia, dipenderà dell’importo preteso: fino a €. 5.000: le rate saranno al massimo 8 trimestrali (erano 6 rate),oltre €. 5.000: le rate saranno al massimo 20 trimestrali. Da notare – fa sapere la Cgia di Mestre – che la soglia dei € 5.000 è riferita al totale indicato nello stesso avviso, quindi è comprensiva di imposta, interessi e sanzione. Nulla, invece, è variato per quanto riguarda i termini per il versamento delle rate: 1° rata (o unica soluzione): entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario
rate successive: entro l’ultimo giorno del 3° mese successivo alla scadenza di versamento della rata precedente. La circolare ministeriale 17/2016 conferma che se il giorno di scadenza cade di sabato o domenica viene prorogata al primo giorno feriale successivo (lunedì); se invece la scadenza cade tra il primo agosto ed il 20 agosto, può essere versata al 20 agosto. Nel caso in cui non venga eseguito il pagamento entro i 30 giorni (più 7 giorni per effetto dell’applicazione del “lieve inadempimento”) si manifesta la decadenza dalla rateazione e l’Ufficio iscrive a ruolo gli importi dovuti con applicazione dell’originaria sanzione del 30%. Se invece si è deciso di pagare a rate la decadenza dal beneficio della rateazione si produce nel caso di mancato pagamento di una rata entro il termine di pagamento della rata successiva e ciò comporta anche l’iscrizione a ruolo degli importi “residui”. Le novità introdotte dal Dlgs.159/2016 fanno riferimento anche ai casi di “lievi inadempimenti” che si verificano in caso di: a) insufficiente versamento della rata (anche della 1° rata/versamento in unica soluzione): per una frazione non superiore al 3% dell’importo dovuto (che comunque non deve essere superiore a €. 10.000),b) tardivo versamento della 1° rata/versamento in unica soluzione: non superiore a 7 giorni
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dalle dichiarazioni relative (art. 15 Dlgs 159/2015): al periodo in corso al 31/12/2014: controlli automatizzati (art. 36-bis e 54-bis Dpr 633/72),al periodo in corso al 31/12/2013: controlli “formali” delle dichiarazioni (art.36-ter), al periodo in corso al 31/12/2012: per le somme dovute in caso di tassazione separata. Cgia ha fatto sapere che gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate stanno ultimando i controlli automatizzati delle dichiarazioni riferite al periodo d’imposta 2013; dunque, ancora per un bel pò troveranno applicazione le regole previgenti.