Gettare rifiuti dal finestrino dell’auto è un comportamento incivile e pericoloso. Nonostante tutto non è infrequente assistere a “lanci” svariati dai finestrini aperti delle macchine in corsa. Secondo i dati, ben un italiano su tre non si fa scrupoli a gettare mozziconi di sigarette, cartacce, fazzoletti usati, e persino avanzi di cibo e bottiglie dalla propria vettura.
Di qualsiasi rifiuto si tratti, grande o piccolo che sia, è meglio sapere che chi lo compie non commette solo un gesto selvaggio ma un vero e proprio illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 15 del Codice della Strada con multe fino a 425 euro. La sanzione per la cattiva abitudine di gettare piccoli rifiuti non riguarda però solo i conducenti delle auto o dei mezzi in circolazione in generale. La legge n. 221/2015 in materia ambientale prevede infatti che chi getta a terra piccoli rifiuti (scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare) è sanzionabile con una multa che va dai 30 ai 150 euro, che è raddoppiata se il rifiuto è un prodotto da fumo. Come evitarlo? Semplice, basta tenere in auto un sacchetto da destinare ai piccoli rifiuti, anziché gettarli per strada. Vietato gettare rifiuti dai veicoli in sosta o movimento
Gettare rifiuti dal finestrino non è solo un comportamento cafone, ma un vero e proprio illecito amministrativo sanzionato dal Codice della Strada. L’art. 15 del Dlgs. n. 285/1992 infatti, al comma 1 lettera f bis) prevede il divieto di “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento”.
La condotta è sanzionata dal successivo comma 3-bis secondo il quale: “Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 106 a euro 425”, importo aggiornato dall’art. 1, comma 1, D.M. 16/12/2014, a partire dal primo gennaio 2015. La successiva lettera i) dell’articolo aggiunge inoltre che è vietato “gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa”, punendo tale condotta con una sanzione amministrativa da 25 a 100 euro.
Multe salate insomma per tutti quei conducenti e passeggeri che hanno la cattivissima abitudine di svuotare i posacenere delle auto sulle strade o sui marciapiedi, o di gettare carte alimentari, fazzolettini, salviette e chi più ne ha più ne metta. Cartacce dal finestrino: la multa arriva anche a casa. Si ricorda, inoltre, che chi non viene multato immediatamente non è detto che riesca a scampare alla sanzione. Se, infatti, l’articolo 200 del codice della strada afferma, in generale, che “la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata”, resta comunque salva una serie di eccezioni declinata dal successivo articolo 201. In particolare, se la contestazione immediata non è possibile, la multa può arrivare anche a casa, nel termine di 90 giorni. La contestazione immediata, poi, non è mai necessaria in alcune ipotesi ben definite, tra le quali rientra anche l’impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità. Nel caso in cui il getto avviene mentre il conducente corre con l’auto o, comunque, non è possibile fermarlo, il trasgressore dovrà attendere un po’ di tempo prima di potersi reputare effettivamente “libero” dalla sanzione. Ciò non toglie, però, che il diritto di conoscere subito l’addebito e la sua entità può essere limitato solo ed esclusivamente in presenza di motivi che rendano effettivamente impossibile la contestazione immediata, che vanno indicati nel verbale con chiarezza. Fino a 300 euro di multa per chi getta rifiuti. Il divieto di sporcare le strade sancito dall’art. 15 del Codice della Strada è stato rafforzato dall’entrata in vigore della legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”. I commi 2 e 3 dell’art. 40 di detta legge, che al comma 1 prevede modifiche al dlgs. n. 152 del 3/04/2006, dispongono infatti che: “E’ vietato l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi”. La legge introduce anche il divieto (ex art. 232-ter) di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. All’articolo 255, dopo il comma 1, infine, e’ inserito il seguente: «1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter e’ punito con la nsanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo si applica le sanzioni previste dall’articolo 232-bis.

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