La stagione venatoria in Veneto si apre il 16 settembre 2018 e si chiude il 31 gennaio 2019. Il calendario stabilisce anche specifici periodi a seconda della specie cacciabili; esso prevede alcune giornate di preapertura (1, 2, 3, 9 e 10 settembre) per le specie merlo, ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia. La preapertura per la caccia alla specie tortora è limitata a solo due giornate, 1 e 2 settembre. Per la caccia da appostamento a ghiandaia, gazza, cornacchia nera e cornacchia grigia sono previste, inoltre, alcune giornate di posticipo (il 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 febbraio 2019). Rispetto alla passata stagione le uniche novità di rilievo riguardano i tempi di prelievo delle specie moretta e combattente (entrambe specie in stato di conservazione sfavorevole) il cui prelievo non sarà consentito prima del 1° ottobre e avrà termine di chiusura anticipata: la caccia alla moretta si concluderà il 20 gennaio, mentre per il combattente, al pari della precedente stagione, il termine sarà il 31 ottobre. “Anche quest’anno – ha sottolineato l’assessore regionale Giuseppe Pan – il lungo e approfondito lavoro istruttorio, che ha coinvolto Regione, Province e Ispra, ha prodotto un calendario equilibrato, rispettoso dell’ambiente, delle normative europee e nazionali e del diritto dei cacciatori ad esercitare la loro passione”. Il provvedimento contiene, come ogni anno, uno specifico limite quantitativo dei carnieri, norme specifiche per le aziende agri-turistico-venatorie, regole per l’addestramento e l’allenamento dei cani da caccia, limitazioni nelle zone di protezione speciale (ZPS). In particolare, per le allodole, il calendario venatorio 2018-2019 prevede che il carniere massimo giornaliero e stagionale per cacciatore sia rispettivamente pari a 10 e 50 capi, in attuazione al piano di gestione nazionale per questa specie. Per quanto la selvaggina stanziale l’amministrazione regionale ha riproposto un calendario unico a livello regionale, senza differenziazioni tra Provincie e tra ambiti territoriali di caccia. Per La caccia agli ungulati (daino, camoscio alpino, capriolo, cervo, muflone) è autorizzata e regolamentata dalle Province il cui territorio ricade in tutto o in parte nella Zona faunistica delle Alpi.