La Polizia stradale aveva elevato un verbale di contestazione per eccesso di velocità sull’autostrada A26 ad un automobilista ben oltre due mesi dal giorno della presunta infrazione al codice della strada, con il classico metodo della visualizzazione e controllo postumi dei fotogrammi o videogrammi dei dispositivi elettronici di rilevazione della velocità, come tutor ed autovelox. Secondo l’Adico (Associazione difesa consumatori di Mestre, che ne ha dato notizia) il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9° del Codice della strada è stato addirittura notificato dopo altrettanti due mesi dalla presunta constatazione dell’illecito amministrativo rilevato: concludendo l’iter di conoscenza giuridica da parte del destinatario sicuramente dopo i canonici 90 giorni previsti dalla legge come termine massimo di notifica del verbale di infrazione ad un presunto trasgressore. Probabilmente l’agente accertatore avrà seguito il vetusto indirizzo giurisprudenziale, meno garantista e fedele alla ratio della normativa, per il quale i 90 giorni decorrerebbero dal giorno dell’accertamento da parte dell’organo a ciò deputato, perciò dalla materiale osservazione del materiale estrapolato dai meccanismi elettronici di rilevazione della velocità: ovvero il dies a quo comincerebbe a decorrere dal momento della concreta redazione del rapporto di infrazione al C.d.S. firmato dal verbalizzante. Invece non è così, va privilegiato il dato normativo nella sua concezione più fedele alla tutela dei diritti del cittadino, pertanto applicando l’interpretazione più favorevole al presunto reo. I 90 giorni per la notifica di un verbale di contravvenzione alla normativa stradale decorrono dal giorno della possibile infrazione, cioè dalla verificazione del fatto storico contestato, a nulla rilevando quando abbiano materialmente percepito la violazione gli agenti di polizia a ciò deputati, magari dopo settimane dall’evento per mezzo dell’esame non contestuale ed in tempo reale del materiale multimediale registrato dagli autovelox. E’ stato questo il principio di diritto confermato e ribadito dal Giudice di Pace di Alessandria, Dott. Setragno, con la sentenza n°140/2018 del 09/04/2018 a mezzo della quale l’organo giudicante ha sottolineato il principio giuridico appena evidenziato in merito al termine previsto dall’art. 201 C.d.S. avallando tra l’altro l’esemplare giurisprudenza amministrativa del TAR Lombardia, sez. III, 1 marzo – 7 giugno 2017, n. 1267 la quale ha messo in risalto che “ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale”.anche la Suprema Corte la quale ha statuito che il termine per la notifica decorre dal giorno dell’effettivo accertamento, così come recita il testo normativo, ma si badi bene, per “accertamento” si intende il giorno della commessa infrazione (Cass. ord. n. 7066/18 del 21.03.2018) così come venne messo in risalto in modo dirimente persino dalla nota n. 0016968 del 7.11.2014 dello stesso Ministero dell’Interno la quale ha evidenziato che “dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”. (foto d’arch.).

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