Nuove difese per gli utenti contro il telemarketing molesto. La questione del consenso carpito era uno dei problemi principali della principale normativa. Con l’entrata in vigore di un disegno di legge ci sono alcuni termini da conoscere per avvalersene. Su questo problema ha pubblicato un servizio il giornale Repubblica che è stato ripetuto, in sintesi, da Adico, l’associazione difesa consumatori di Mestre. Questa è una guida, con la consulenza dell’Autorità Garante della Privacy.Come richiesto da anni dal garante privacy e da molte associazioni, sarà potenziato il registro delle opposizioni, che contiene i numeri a cui è vietato telefonare a scopi commerciale. Prima novità: il registro comincerà a difendere, dal telemarketing molesto, anche i numeri riservati (non presenti nell’elenco telefonico) e quelli cellulare. Primo l’utente poteva iscrivere solo quelli presenti in elenco. Seconda novità: l’iscrizione comporta l’annullamento di tutti i consensi concessi dall’utente in precedenza. Cosa deve fare l’utente? Andare sul sito e seguire le modalità (anche online) per registrare il proprio (o propri numeri). Quelli riservati – spiegano dal Garante a Repubblica – finiranno in automatico nel registro.Non appena la legge andrà in Gazzetta Ufficiale. Ci vorrà forse qualche giorno per l’inserimento automatico dei numeri riservati, mentre l’utente potrà da subito iscrivere il proprio numero (cellulare e fisso). Perché la nuova norma ci tutela di più? L’iscrizione al registro ha la forza di annullare tutti i consensi che l’utente aveva – spesso per errore o distro si aveva dato il consenso (magari mettendo una crocetta in un momento di distrazione in un modulo di un supermercato) era difficilissimo riuscire a negarlo successivamente. E se risultava un consenso, il telemarketer poteva chiamare il numero in ogni caso, anche se riservato, di cellulare o fisso iscritto al registro. L’iscrizione al registro funge quindi come tabula rasa per tutti gli eventuali consensi. Una tutela ulteriore, della nuova norma, è il divieto a fare chiamate casuali con sistemi automatici di composizione. Che succede se dopo l’iscrizione mi carpiscono di nuovo il consenso? Allora per difendersi – spiegano dal Garante – l’utente può iscrivere di nuovo il numero al registro. La data di iscrizione farà fede, a negare tutti i consensi concessi in precedenza. Per i dettagli operativi del registro si aspetta però un decreto della Presidenza del Consiglio, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.C’è da sempre la possibilità di revocare il consenso. La nuova norma dice che queste dovranno essere “modalità semplificate”. Dal Garante spiegano che deve bastare l’invio di una mail, per esempio al nostro operatore telefonico. A una ricerca su internet, ci risultano disponibili online le mail “privacy” di quasi tutti gli operatori telefonici. La nuova norma offre un’arma in più: rende corresponsabili i soggetti beneficiari della campagna marketing. Per esempio, il Garante privacy potrà colpire così non solo le tante – a volte evanescenti e con sede all’estero – società di call center ma anche gli operatori telefonici che se ne sono avvalsi. Tra l’altro, è così un incentivo per loro a investire su società che lavorano in regola, all’interno dell’Unione europea. Inoltre, da maggio scatta la normativa GDPR che consentirà al Garante di sanzionare le società fino al 4% del loro fatturato annuo. Un forte deterrente contro chi vuole fare il furbo o contro gli operatori che si affidano a call center poco seri.