Le nuove regole stabilite dalla Regione Veneto in materia di tirocini, volte a codificarne l’applicazione in modo da preservarne i contenuti formativi e di evitare abusi o scarsa qualità formativa, entrano in vigore con l’inizio del 2018. “Il tirocinio è uno degli strumenti di avvio al mondo del lavoro che sta dando le maggiori soddisfazioni in Veneto, in particolare per i giovani, ma anche per le categorie svantaggiate”, ha detto ’assessore regionale al lavoro e alla formazione, che ha guidato l’opera di concertazione delle nuove regole con le parti sociali. I report di Veneto Lavoro evidenziano, infatti, che in media ogni anno vengono stipulati 30 mila contratti di tirocinio e che, al termine, 2 su 3 si trasformano in un contratto di assunzione. Nell’ultimo anno la percentuale di trasformazione in contratto a tempo determinato o indeterminato è salita a 7 su 10. Di questi solo un terzo nell’azienda che ha ospitato il tirocinante: per gli altri due terzi il tirocinio è il trampolino di lancio per inserirsi autonomamente nel mondo del lavoro. Le nuove disposizioni regionali specificano che il tirocinio è un contratto formativo, con relativo programma di apprendimento e tutoraggio, e non può quindi essere utilizzato per svolgere attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo. Né è possibile utilizzare i tirocinanti per sostituire personale in ferie, in maternità, in malattia, né per svolgere ruoli necessari all’organizzazione del lavoro. Possono ospitare tirocinanti tutte le aziende, anche quelle composte dal solo titolare, purchè ci sia un programma concordato di formazione. I contratti di tirocinio potranno avere una durata variabile, a seconda della tipologia, da un minimo di 14 giorni per gli studenti durante i periodi estivi, ad un massimo di 24 mesi per i disabili. Il periodo convenzionale per i tirocini di formazione e orientamento è comunque di 6 mesi. L’orario di lavoro non potrà superare quello contrattualmente previsto per l’azienda ospitante. La norma regionale stabilisce anche il tariffario minimo dell’indennità mensile (450 euro), gli obblighi in capo alle aziende o ai soggetti ospitanti, la bilateralità del tutoraggio didattico e aziendale nell’ambito del progetto formativo sottoscritto da azienda e tirocinante e obbligatoriamente comunicato alla Regione che esercita compiti di controllo e vigilanza.

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