L’ultimo caso, risalente alla scorsa settimana, riguarda un automobilista veneziano che si è rivolto all’Adico (ass.difesa consumatori) dopo aver ricevuto una decina di cartelle di Equitalia da circa 400 euro l’una (comprensive di interessi e sanzioni varie) per bolli auto non pagati. Cartelle risalenti anche a inizio 2000, quindi per lo più prescritte. In generale, però, tutto il 2016 si può definire l’anno dei bolli, con un aumento di poco inferiore al 20% dei casi “veneziani” seguiti dalla nostra associazione rispetto al 2015. “La Regione – spiega Carlo Garofolini, presidente dell’Adico – evidentemente per fare cassa, in questi ultimi tempi ha cominciato a inviare in Veneto centinaia e centinaia di richieste di pagamento di bolli non onorati. Una richiesta legittima ma che molto spesso non va a buon fine visto che i tempi di prescrizione per il pagamento di questo balzello è di soli tre anni”. In effetti, in un caso su due fra quelli seguiti dall’associazione, le cartelle inviate da Equitalia per il bollo auto sono del tutto o in parte prescritte. “Ricordiamo – continua Garofolini – che il bollo auto non va pagato se caduto in prescrizione. L’automobilista deve ricordarselo bene, perché rischia di pagare importi non dovuti. La Regione avrebbe dovuto svegliarsi prima ora in molti casi non può più pretendere nulla dall’automobilista”. Adico ricorda che, per quanto riguarda le tasse automobilistiche non corrisposte, il termine entro il quale cade in prescrizione il diritto al recupero delle stesse è il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento, ovvero al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento. Passato tale termine, il diritto alla riscossione cade in prescrizione. Facciamo un esempio: il pagamento del bollo scade a marzo 2013. I tre anni per conteggiare la prescrizione partono dall’1 gennaio 2014 e dal 31 dicembre 2016 in poi la cartella di pagamento è illegittima. Da sapere, però, che la data di riferimento per il conteggio della prescrizione non è quella di ricezione della cartella di pagamento, ma fa fede la data di consegna dell’ente di riscossione agli uffici postali. “Chi abbia dubbi sulla possibile prescrizione della propria cartella – conclude Garofolini – o comunque intenda presentare ricorso, può rivolgersi al nostro ufficio legale che sta seguendo molti casi di questo tipo”.