E’ stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale la legge veneta su ambiente ed ecosistema. La sentenza è del 24 febbraio 2015. Si è appreso che la Suprema Corte ha ritenuto fondata la questione di legittimità, proposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla Legge Regionale 2 aprile 2014, n. 11 del Veneto, art. 65, perché detta disposizioni in materia ambientale e dell’ecosistema, di competenza esclusiva dello Stato. Questo articolo è stato ritenuto illegittimo in quanto, dettando una serie di misure in materia ambientale e dell’ecosistema, sarebbe dovuto rientrare nella competenza esclusiva centrale. Una nota spiega che la Giunta regionale con tale articolo definisce i criteri affinché l’attuazione di una serie di interventi non venga assoggettata a valutazione di incidenza ambientale (VINCA). L’art. 56, commi 1 e 4, della stessa legge, è stato contestato perché riguarda la materia dei rifiuti, di competenza esclusiva dello Stato, quando disciplina la combustione controllata sul luogo di produzione dei residui vegetali, al comma 1, e, al comma 4, dispone che tale attività non costituisce gestione dei rifiuti o combustione illecita. Inoltre l’art. 19 della legge reg. Veneto n. 11 del 2014, autorizza la Giunta regionale a prevedere, nel rapporto con gli appaltatori per opere di regimazione di corsi d’acqua comprendenti la rimozione di materiali litoidi, il sistema della remunerazione tramite compensazione tra l’onere della realizzazione dei lavori e il valore del materiale estratto riutilizzabile, quest’ultimo da calcolarsi sulla base dei vigenti canoni demaniali. Pertanto la Corte ha ritenuto che l’art. 65 della legge regionale violasse l’art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera s), Cost. perché detta una serie di misure a tutela della rete ecologica regionale Natura 2000 e fa sì che la Giunta regionale possa definire specifiche linee guida finalizzate ad interventi non assoggettati a valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Tutti ambiti riservati alla competenza dello Stato. Per quel che concerne l’art. 56, sulla combustione controllata del luogo di produzione dei residui vegetali, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità. L’art. 19, infine, autorizzando la Giunta Regionale, al comma 1, a prevedere il sistema della remunerazione tramite compensazione tra l’onere della realizzazione dei lavori e il valore del materiale estratto riutilizzabile; e istituendo, al comma 2, capitoli di entrata e di spesa, non è stato ritenuto dalla Corte in contrasto con la Costituzione, in quanto non rientrante nella competenza esclusiva dello Stato. Pertanto, la Corte ha ritenuto illegittimo soltanto l’art. 65 della L.R. 11/2014 del Veneto. Non si è ancora appreso quale decisione la Giunta veneta andrà ad adottare.