L’inceneritore di Bolzano è un impianto di recupero energetico dei rifiuti: lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Bolzano nella sentenza pubblicata il 21 ottobre, confermando la assoluta bontà e trasparenza della Provincia nella valutazione per il rilascio della autorizzazione all’esercizio. La sentenza vede rigettato in toto il ricorso presentato dall’Associazione ambiente salute di Bolzano. Il ricorso, si ricorda in una nota della Provincia di Bolzano, verteva su più punti: il primo, che l’impianto fosse stato artificiosamente classificato come impianto per recupero energetico, il secondo, che la tipologia di rifiuti ammessi all’incenerimento non fosse coerente con la programmazione provinciale. Il TAR di Bolzano ha respinto integralmente il ricorso, riconoscendo come la Provincia abbia operato coerentemente con la normativa europea che prevede che la classificazione come impianto di recupero energetico sia subordinata a standard minimi energetici stabiliti a livello comunitario e comunque sulla base dei dati effettivi rilevati nell’ambito di un anno di funzionamento dell’impianto. Alla luce di queste considerazione il TAR ha stabilito come questa riclassificazione sia stata effettuata secondo modalità corrette. “Appare corretta – si legge nella sentenza – la decisione della Amministrazione provinciale di considerare il passaggio da D10 (impianto di smaltimento) a R1 (impianto di recupero) come modifica non sostanziale.” Anche sulla coerenza con la programmazione provinciale il TAR ha riconosciuto come l’impianto di Bolzano sia da sempre stato concepito per l’incenerimento di una miscela composta da rifiuti urbani e rifiuti assimilabili. Il TAR nella sentenza riconosce in modo indiretto anche gli sforzi fatti dalla Provincia attestando come, in attuazione della pianificazione provinciale, la raccolta differenziata a livello provinciale sia passata dal 40% del 2004 al 60% del 2015.
C